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Intorno al concetto di bene giuridico si sono condensate, a partire dal secondo dopoguerra, le più ambiziose aspirazioni della scienza penalistica ad una radicale riforma dei sistemi punitivi, alla loro rifondazione su basi umane, razionali e laiche, coerenti con le premesse ideologiche liberali e solidaristiche delle nuove costituzioni democratiche. Sin dalle sue origini 'concetto di confine' tra dommatica e politica criminale, esso prometteva nel dopoguerra la ricostruzione di una sistematica del reato fondata innanzitutto sulla categoria del 'fatto' e sulla sua funzione di selezione, garantendo al contempo la necessaria coerenza del catalogo delle fattispecie criminose con i presupposti assiologici di fondo dell'ordinamento costituzionale repubblicano. Le cose sono in parte andate diversamente. Ma più che di una promessa tradita dal legislatore, si è trattato forse di una scommessa perduta dalla dottrina, che ha troppo presto abbandonato quel progetto, rinunciando alla sua (ri)costruzione su base costituzionale in nome di una malintesa ragione pragmatica e sul presupposto (in realtà mai davvero dimostrato) della sua inidoneità a soddisfare le nuove esigenze di tutela delle complesse società contemporanee. Il presente lavoro rappresenta una riflessione franca sui meriti e sui limiti del concetto di bene giuridico nel diritto penale della (post)modernità e al contempo un tentativo di recupero di quel progetto in una chiave personalistico-costituzionale, l'unica ancora oggi capace di coniugare realmente l'effettività della tutela - anche di beni giuridici superindividuali - con la garanzia dei diritti della persona.